La certificazione degli operatori del “Pest Control”

L’importanza di una corretta e riconosciuta formazione 

di Lorenzo Toffoletto

Vice presidente ANID

Come noto, quella di poter contare su personale tecnico professionalmente formato è un’esigenza molto sentita dalle aziende del comparto del “pest management”. È proprio per rispondere a tale esigenza che ANID ha da sempre a cuore la professionalizzazione dei “PCO”, ha inventato la “formazione” nel settore e sviluppato didattiche a cui molti si sono poi ispirati. L’approvazione del “regolamento biocidi” (reg. Ue 528/2012) ha introdotto anche la figura del “trained professional”, spingendo decisamente verso la professionalizzazione degli operatori del “pest management”. 

Le certificazioni volontarie, quali ad esempio lo Standard UNI-EN 16636:2015, enfatizzando l’importanza della formazione per tutte le figure aziendali hanno introdotto l’esigenza di dare evidenza documentale della formazione e degli aggiornamenti seguiti. Tutto ciò ha comportato delle nuove e stringenti richieste per tutti i componenti il comparto e, dopo un’attenta analisi delle norme cogenti e la valutazione delle necessità espresse dal mercato, ANID ha deciso di rispondere alle istanze delle aziende associate in merito alla professionalità dei PCO istituendo la “certificazione delle competenze”. Grazie al lavoro avviato con CEPAS-BVI, la cui collaborazione è stata indispensabile, si è creato lo “schema per la certificazione dei disinfestatori-sanificatori professionisti – trained professional – tecnici del pest management”. 

Questo è uno strumento oggettivo di valutazione delle conoscenze, abilità e capacità dei singoli operatori dato che, previo opportune verifiche dell’ente di certificazione, l’operato di ANID nella formazione è risultato effettivamente “super partes”. Il curriculum formativo da possedere per poter accedere all’esame di certificazione delle competenze dev’essere teorico e pratico nel settore del “Pest Management”; all’esame, quindi, possono accedere tutti gli operatori con almeno 60 ore di formazione comprovata e documentata. Inoltre, possono sostenere l’esame di certificazione anche coloro che hanno i requisiti di cui all’art. 2 comma 3 del DM 274/97. Quella delle competenze, il cui schema è stato stilato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone”, è una certificazione della persona, è volontaria e riguarda appunto il singolo. 

Lorenzo Toffoletto

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