La nuova gestione del rischio chimico nei luoghi di lavoro alla luce del D.lgs. 39/2016 e del D.lgs. 135/2024
Con l’emanazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.39 (D.Lgs. 39/16) vengono implementati gli obblighi, ove richiamati e applicabili, del Regolamento (CE) N.1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) N.1272/2008 (CLP) nel Titolo IX Capo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (D.Lgs. 81/08).
Questa parte del Testo Unico dedicato alla protezione dei lavoratori nell’impiego delle Sostanze Pericolose nei luoghi di lavoro rappresenta la modifica del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.25 (D.Lgs. 25/02), pubblicato nel Supplemento Ordinario n.40 alla Gazzetta Ufficiale n.57 del 8 marzo 2002 che costituisce di fatto il primo recepimento nel nostro ordinamento legislativo della direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 che costituisce la quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989.
Con la recente emanazione del decreto legislativo 4 settembre 2024, n.135 non si considerano agenti chimici pericolosi per la salute le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B.
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